Micro-export ed ETGB: limiti attuali e procedura
Dichiarare i micro-export con un ETGB, le soglie salite a 600 chilogrammi e 30.000 EUR il 3 gennaio 2026 e come cambia la procedura quando il limite viene superato.
Il micro-export è l’esportazione di merci trasportate per posta o con corriere espresso mediante una dichiarazione semplificata presentata dall’operatore; nella pratica questa dichiarazione si chiama ETGB (dichiarazione doganale del commercio elettronico). Il quadro è fissato dall’articolo 225 della legge doganale n. 4458 e dall’articolo 126 della decisione n. 2009/15481. Le soglie di peso e di valore sono state innalzate il 3 gennaio 2026 a 600 chilogrammi lordi e 30.000 EUR.
Passo dopo passo
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Classificare prima il prodotto e verificare le autorizzazioni
Il primo passo è stabilire la voce tariffaria di ciò che invia (veda codice HS). Nella stessa fase verifichi se il prodotto compare negli elenchi delle merci la cui esportazione è vietata o soggetta ad autorizzazione preventiva. Se serve una lettera di conformità o un’autorizzazione all’esportazione di un ente, la merce non può essere inviata all’estero senza averla presentata all’amministrazione doganale; un’autorizzazione mancante scoperta dopo aver lasciato la spedizione alla filiale del corriere è la pausa più costosa del processo.
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Scegliere l’operatore e conferire l’autorizzazione di rappresentanza indiretta
Solo un’amministrazione postale autorizzata o un operatore di corriere espresso può emettere un ETGB; una normale spedizione con corriere nazionale non è coperta. Conferisce all’operatore l’autorizzazione di rappresentanza indiretta spedizione per spedizione. L’operatore prepara la dichiarazione, ma l’esattezza delle informazioni in essa contenute resta a suo carico. Ottenga dall’operatore una conferma scritta di quale direzione doganale tratterà la spedizione e di quali codici di regime ed esenzione verranno scritti sulla dichiarazione.
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Rendere coerenti la fattura e i dati della spedizione
Importo della fattura, descrizione del prodotto, quantità e peso lordo devono corrispondere esattamente all’insieme di dati che fornisce all’operatore. La fattura di esportazione viene emessa senza IVA; concordi con il suo consulente finanziario in quale formato di documento la emetterà. Anche le informazioni sull’acquirente, il luogo di consegna e la valuta devono concordare con la dichiarazione. Le correzioni successive seguono una procedura distinta, e in una pratica di rimborso IVA ogni incoerenza tra ETGB e fattura viene contestata.
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Seguire soglia e incasso spedizione per spedizione
Segua separatamente il peso lordo e il valore in fattura di ciascuna spedizione; il superamento di una delle due soglie sposta la spedizione sul lato della dichiarazione normale. Sul lato dei proventi, il termine di 180 giorni per il rimpatrio decorre dalla data effettiva di esportazione, e una certa quota dei proventi rimpatriati deve essere ceduta a una banca. Poiché le agevolazioni per le operazioni di basso valore e la quota da cedere sono modificate da norme a durata limitata, confermi la situazione attuale con la sua banca prima di definire la modalità di pagamento.
Che cos’è un ETGB e in che cosa differisce da una normale dichiarazione di esportazione?
Un ETGB è una dichiarazione doganale elettronica con un insieme di dati semplificato, usata per dichiarare merci trasportate per posta o con corriere espresso tramite l’operatore. Differisce da una normale dichiarazione di esportazione in tre punti. Il primo è chi la presenta: l’ETGB è presentato non dall’esportatore, ma dall’amministrazione postale autorizzata o dall’operatore di corriere espresso attraverso il proprio sistema. Il secondo è l’insieme di dati, più ridotto di quello di una dichiarazione normale. Il terzo è la soglia: una dichiarazione normale non ha limiti di quantità o di valore, mentre un ETGB può essere usato solo per spedizioni al di sotto di un certo peso e valore. Quanto all’effetto giuridico non c’è differenza; una volta chiusa la dichiarazione, la merce è considerata regolarmente esportata e l’esenzione all’esportazione si fonda su di essa.
- La dichiarazione è presentata dall’operatore autorizzato, non dall’esportatore
- L’insieme di dati è più ridotto di quello di una normale dichiarazione di esportazione
- È soggetta a una soglia di peso e di valore
- Una dichiarazione chiusa ha lo stesso effetto giuridico di una dichiarazione normale
Quando e con quale norma sono cambiati i limiti del micro-export?
La soglia di peso è di 600 chilogrammi lordi e la soglia di valore di 30.000 EUR, e queste cifre sono in vigore dal 3 gennaio 2026. Il cambiamento è avvenuto in due passaggi. Prima, la decisione presidenziale n. 10664, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Resmî Gazete) della Turchia n. 33098 del 5 dicembre 2025, ha sostituito le parole «dieci volte» con «venti volte» al primo comma dell’articolo 126 della decisione n. 2009/15481, raddoppiando il tetto del potere di innalzare i limiti. Poi la comunicazione (serie n. 5) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33126 del 3 gennaio 2026 ha sostituito «300 chilogrammi» con «600 chilogrammi» e «15.000 euro» con «30.000 euro» al settimo comma dell’articolo 10 della comunicazione sulle procedure doganali per le merci trasportate per posta e con corriere espresso (serie n. 1); questa disposizione è entrata in vigore alla data di pubblicazione. Il requisito della stessa comunicazione per cui gli operatori devono avere almeno due spedizionieri doganali è entrato in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione.
- Potere di innalzamento dei limiti fissato a 20 volte: decisione presidenziale n. 10664, Gazzetta Ufficiale 5.12.2025 / 33098
- Soglia applicata: 600 chilogrammi lordi e 30.000 EUR — comunicazione (serie n. 5), Gazzetta Ufficiale 3.1.2026 / 33126
- Soglia precedente: 300 chilogrammi e 15.000 EUR
- La soglia si applica a ciascuna spedizione; non è una quota annuale
- Il requisito per gli operatori di avere due spedizionieri doganali è entrato in vigore il 3 aprile 2026
Come può una società di corriere dichiarare per suo conto?
L’operatore presenta la dichiarazione a proprio nome ma per conto suo, come rappresentante indiretto. La base è l’articolo 225 della legge doganale n. 4458, che disciplina lo svolgimento delle procedure doganali tramite rappresentanza diretta o indiretta; lo stesso articolo prevede che le amministrazioni postali e le società di corriere espresso possano essere autorizzate come rappresentanti indiretti per le merci trasportate per posta e con corriere espresso la cui quantità e valore sono fissati dal Presidente. In pratica lei conferisce all’operatore un’autorizzazione di rappresentanza indiretta prima di consegnare la spedizione, e l’operatore crea e registra la dichiarazione. L’autorizzazione è specifica per la spedizione e non la solleva dalla responsabilità dell’esattezza della dichiarazione; se fattura, descrizione del prodotto, voce tariffaria o valore sono errati, la conseguenza ricade comunque sull’esportatore. I dati che fornisce all’operatore devono quindi corrispondere alla sua fattura e alle sue scritture commerciali.
Come funzionano IVA e proventi dell’esportazione nel micro-export?
L’esportazione di merci è esente da IVA; la sua fattura di esportazione viene emessa senza IVA. La base sono gli articoli 11 e 12 della legge n. 3065 sull’IVA: perché la cessione sia esente, deve essere fatta a un cliente all’estero e le merci devono lasciare il territorio doganale della Repubblica di Turchia e giungere in un paese estero. Se non può detrarre l’IVA sostenuta su queste merci, può chiedere un rimborso ai sensi dell’articolo 32 della stessa legge; il documento che prova l’esportazione è l’ETGB, e l’esenzione viene dichiarata nel periodo d’imposta che comprende la data di chiusura della dichiarazione. Ai proventi si applica un regime distinto: ai sensi dell’articolo 3 della comunicazione sulla decisione n. 32 sulla tutela del valore della moneta turca (proventi delle esportazioni, n. 2018-32/48), il termine per il rimpatrio dei proventi delle esportazioni non può superare 180 giorni dalla data effettiva di esportazione, e una certa quota di tali proventi deve essere ceduta a una banca. Poiché la quota da cedere e le eccezioni per le operazioni di basso valore sono modificate da norme a durata limitata, le verifichi con la sua banca al momento dell’operazione.
Quali merci restano fuori dall’ETGB?
L’ETGB è pensato per le merci inviate all’estero per la vendita definitiva e liberamente esportabili. Le merci la cui esportazione è vietata o soggetta ad autorizzazione preventiva sono fuori da questo quadro: per gli articoli elencati nella normativa pertinente, nessuna uscita può avvenire finché la lettera di conformità o l’autorizzazione all’esportazione dell’ente competente non sia stata presentata all’amministrazione doganale. Le operazioni diverse dalla vendita definitiva, come l’invio di merci per riparazione, perfezionamento passivo ed esposizione temporanea, richiedono una dichiarazione con il proprio regime. L’esportazione in conto deposito è soggetta a un distinto procedimento di autorizzazione: ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sull’esportazione, le domande si presentano alla segreteria generale delle associazioni di esportatori competente, e la dichiarazione approvata con l’annotazione di conto deposito deve essere presentata all’amministrazione doganale entro trenta giorni.
- Per le merci vietate o soggette ad autorizzazione preventiva all’esportazione servono l’autorizzazione o la lettera di conformità dell’ente competente
- Operazioni diverse dalla vendita definitiva: riparazione, perfezionamento passivo, esposizione temporanea e fiere
- L’esportazione in conto deposito dipende dall’autorizzazione della segreteria generale delle associazioni di esportatori
- Una spedizione in conto deposito è coperta da un ETGB solo tramite un’amministrazione postale autorizzata o un operatore di corriere espresso
Che cosa succede quando si supera il limite?
Non appena una spedizione supera 600 chilogrammi lordi o 30.000 EUR, cessa il potere dell’operatore di presentare una dichiarazione semplificata e il processo prosegue con una normale dichiarazione di esportazione. Basta superare una sola delle due soglie: una spedizione di 40 chilogrammi ma di 35.000 EUR, o una di 12.000 EUR ma di 700 chilogrammi, è fuori campo. Da quel momento o presenta lei stessa la dichiarazione tramite rappresentanza diretta, oppure la fa gestire da uno spedizioniere doganale come rappresentante indiretto; l’articolo 225 della legge doganale lascia aperte entrambe le vie. Cambia anche il lato trasporto: il prezzo unico di una tariffa del corriere è sostituito da un piano di trasporto basato sul carico, da un documento di trasporto, da una decisione di consolidamento e dalla scelta di un termine di consegna. Per i carichi pallettizzati verso l’Europa si confrontano carico parziale e carico completo su strada; per merci urgenti o dense entra in gioco il trasporto aereo. Se ci comunica dimensioni e pesi, possiamo confrontare le opzioni. Veda Trasporto stradale e Trasporto aereo.
Che cosa cambia passando dal micro-export all’esportazione ordinaria?
Non cambia solo il tipo di dichiarazione; insieme cambiano l’insieme dei documenti, la struttura dei costi, il termine di consegna e la responsabilità assicurativa. Nel micro-export la catena documentale è costruita con la fattura e l’ETGB, mentre nell’esportazione ordinaria entrano in gioco il documento di trasporto (una lettera di vettura CMR su strada, una AWB per via aerea, una polizza di carico via mare), la packing list e, se necessario, certificati di circolazione o di origine. Se invia merci industriali verso l’Unione europea nell’ambito dell’unione doganale, l’A.TR prova lo stato di libera pratica, e in caso di origine preferenziale entra in questione l’EUR.1. La struttura dei costi passa da una voce unica a più voci: nolo, spese di terminal, compenso dello spedizioniere doganale e voci a destinazione compaiono separatamente. Il termine di consegna passa al centro del contratto; la regola Incoterms decide dove costi e rischio cambiano di mano. Neanche l’assicurazione arriva in automatico: alla responsabilità limitata del vettore subentra un’assicurazione merci stipulata a parte.
Micro-export (ETGB) a confronto con una normale dichiarazione di esportazione
| Argomento |
Micro-export (ETGB) |
Normale dichiarazione di esportazione |
| Soglia |
Fino a 600 kg lordi e 30.000 EUR |
Nessun limite di quantità o di valore |
| Chi presenta la dichiarazione |
Operatore autorizzato, come rappresentante indiretto |
L’esportatore direttamente, o uno spedizioniere doganale come rappresentante indiretto |
| Documento di trasporto |
Registrazione della spedizione del corriere |
Lettera di vettura CMR, AWB o polizza di carico |
| Certificato di origine e di circolazione |
Di norma non richiesto |
A.TR, EUR.1 e simili rilasciati secondo necessità |
| Struttura dei costi |
Una voce unica nella tariffa del corriere |
Nolo, terminal, compenso dello spedizioniere doganale e voci di arrivo separati |
| Termine di consegna |
Per lo più consegna porta a porta |
Una regola Incoterms fissata nel contratto |
| Assicurazione |
Responsabilità limitata del vettore |
Assicurazione merci stipulata a parte |
Domande frequenti
Qual è oggi il limite del micro-export, in chilogrammi ed euro?
600 chilogrammi lordi e 30.000 EUR. Queste soglie sono state modificate nella comunicazione sulle procedure doganali per le merci trasportate per posta e con corriere espresso dalla comunicazione (serie n. 5) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33126 del 3 gennaio 2026, e sono entrate in vigore lo stesso giorno. In precedenza si applicavano 300 chilogrammi e 15.000 EUR. La norma che ha aperto la strada alla modifica è la decisione presidenziale n. 10664, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33098 del 5 dicembre 2025, che ha portato da «dieci volte» a «venti volte» il potere di innalzare i limiti previsto dall’articolo 126 della decisione n. 2009/15481.
Il limite si applica per spedizione o sul totale annuo?
Per spedizione. La norma prevede che l’operatore dichiari merci la cui quantità e valore non superano le soglie indicate; l’unità di misura è una singola dichiarazione. Non esiste una quota basata sul fatturato annuo o sul totale delle esportazioni. D’altra parte, il peso lordo e il valore in fattura di ciascuna spedizione devono restare ciascuno al di sotto della soglia; superarne una sola fa uscire quella spedizione dal campo di applicazione.
Nel micro-export devo lavorare con uno spedizioniere doganale?
Poiché l’operatore presenta la dichiarazione come rappresentante indiretto, l’esportatore non ha bisogno di incaricare separatamente uno spedizioniere doganale. L’articolo 225 della legge doganale consente di svolgere le procedure tramite rappresentanza diretta o indiretta e prevede che amministrazioni postali e società di corriere espresso possano essere autorizzate come rappresentanti indiretti. Dal lato dell’operatore, dal 3 aprile 2026 vige l’obbligo di impiegare, o di avvalersi per contratto di, almeno due spedizionieri doganali per svolgere le procedure.
Si può ottenere un rimborso IVA sulle esportazioni effettuate con un ETGB?
Sì. L’esportazione di merci è esente ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge sull’IVA; la fattura è emessa senza IVA e, se l’IVA sostenuta non può essere detratta, si può chiedere un rimborso ai sensi dell’articolo 32 della stessa legge. Il documento che prova l’esportazione è l’ETGB. L’esenzione viene dichiarata nel periodo d’imposta che comprende la data di chiusura della dichiarazione; nella pratica, fattura e dati della dichiarazione devono coincidere.
Devo rimpatriare i proventi dell’esportazione?
Di regola sì. Ai sensi dell’articolo 3 della comunicazione sulla decisione n. 32 (n. 2018-32/48), il termine per il rimpatrio dei proventi delle esportazioni non può superare 180 giorni dalla data effettiva di esportazione, e una certa quota di tali proventi deve essere ceduta a una banca. La quota da cedere e le agevolazioni per le operazioni di basso valore e di tipo micro-export sono aggiornate da norme a durata limitata, perciò verifichi con la sua banca al momento dell’operazione.
Come funzionano le merci in conto deposito inviate senza essere vendute?
L’esportazione in conto deposito dipende da un’autorizzazione. Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sull’esportazione, le domande si presentano alla segreteria generale delle associazioni di esportatori competente, e la dichiarazione doganale approvata con l’annotazione di conto deposito deve essere presentata all’amministrazione doganale entro trenta giorni. La vendita definitiva delle merci in conto deposito deve avvenire entro un anno dalla data di esportazione; tale termine può essere prorogato di altri due anni dalla segreteria che ha dato l’autorizzazione, se la domanda si fonda su motivi giustificati e cogenti. Entro trenta giorni dalla vendita definitiva la situazione è comunicata, con la fattura di vendita definitiva, alla segreteria generale e alla banca intermediaria.